
Il
contratto di apprendistato è un contratto
finalizzato alla formazione. L’abuso di questa tipologia contrattuale ha portato, in alcuni casi, le amministrazioni aziendali a utilizzare il personale in apprendistato per ruoli di personale dipendente,
mancando l’obiettivo di una formazione strutturata.
Il
D.lgs. 276/2003, che ha definito la
disciplina-quadro di questo istituto giuslavoristico, ha identificato
tre tipologie di apprendistato:
– L’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione;
– L’apprendistato professionalizzante;
– L’apprendistato per l’alta formazione.
In tutti e tre i casi, la
gestione del personale in apprendistato dovrà avvenire sulla base di un
piano formativo stilato nel momento della stipula del contratto.
Al di là della formulazione di una disciplina indicativa, il Decreto rimanda alla
regolamentazione regionale per la definizione delle modalità attuative delle norme generali. Per quanto riguarda la
Regione Lazio, l’amministrazione della formazione per il personale assunto con questa tipologia contrattuale è stata disciplinata dal
Regolamento Regionale n. 7/2007.
La
mancata sussistenza dell’elemento della formazione (interna o esterna, come indicato dal Regolamento Regionale), comporta la
nullità del contratto di apprendistato. Inoltre, il personale otterrà i contributi e l’azienda verrà sanzionata in via amministrativa con il
pagamento del 100% dei contributi evasi.
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