Decontribuzione Totale per gli Apprendisti!

6 Febbraio 2012

Nel recente Forum sul Lavoro il Ministero del Lavoro ha dato anche risposte in merito ad alcune perplessità degli operatori in tema di decontribuzione per gli apprendisti per le assunzioni effettuate dal 2012 e per le aziende fino a 9 dipendenti.

Come si ricorderà la Legge di Stabilità per il 2012 ha previsto a decorrere dal corrente anno per un triennio per l’apprendistato delle novità sul versante contributivo per favorire l’accesso al lavoro dei giovani.

Infatti per i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove al fine di favorire l’occupazione giovanile è previsto l’azzeramento, per tre anni di contratto di apprendistato, dell’aliquota contributiva. La modifica introdotta consente di azzerare le aliquote dell’1,5 e del 3 per cento,così come quella del 10 per cento per i primi tre anni di contratto per i datori che assumono apprendisti e che hanno meno di 10 dipendenti.

L’incentivo consente la decontribuzione tanto ai fini INPS che INAIL- come detto – per tre anni dalla data di assunzione. L’agevolazione di che trattasi è prevista per un triennio dal 2012 al 2016 e potrà essere fruita anche da soggetti datori non impresa, come i professionisti.

Uno dei dubbi emersi era quello relativo all’ipotesi di sussistenza del diritto alla decontribuzione di un datore che avesse meno di nove dipendenti, all’atto dell’assunzione dell’apprendista e che nel corso del tempo aumentasse l’organico. Il Ministero ha risposto al quesito asserendo che quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Se ci fosse questa interpretazione restrittiva si ostacolerebbero anche i processi di sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili, evidentemente. Il Ministero ha confermato che ciò che rileva è il numero dei dipendenti alla data dell’assunzione e non quello successivo che ben può incrementarsi in epoca successiva. Se il datore non possiede il requisito all’atto dell’assunzione perché ha oltre nove dipendenti continua a non fruire della decontribuzione.

Tale posizione è stata nel passato già fatta propria dall’INPS con la Circ. 22/2007.

Altro dubbio era relativo al computo dei nove lavoratori. Infatti in assenza di una disposizione specifica occorre fare ai criteri generali di quantificazioni dei limiti dimensionali delle imprese e riferirsi alle norme che nel tempo hanno regolato e regolano i singoli istituti contrattuali.

Si ricorda per quanto sopra che non sono computabili:

  1. gli apprendisti;
  2. eventuali CFL ex DLgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal DLgs n. 276/2003;
  3. i lavoratori assunti con contratto d’inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
  4. i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
  5. i lavoratori somministrati, con riferimento all’organico dell’utilizzatore

Domande poste al Ministero sono state anche quelle riguardanti se la decontribuzione inerisse tutte le tipologie di apprendistato. Per il Dicastero non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né la tipologia dell’alta formazione; l’ipotesi interpretativa più ragionevole porta a ritenere che valgano per tutte le forme di apprendistato.

La questione relativa ai lavoratori in mobilità assunti in apprendistato dovrebbe trovare risposta invece nel Testo Unico e con il riferimento alla prassi dell’INPS e del Ministero. Per questi la norma prevista dal D.lgs. 167/2011 prevede che si applica il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della L.223/91. In tali casi parrebbe sì prevista la contribuzione degli apprendisti ma nella misura ordinaria, cioè quella del 10% e non l’esonero totale.

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Articolo Scritto  da Michele Regina Consulente del lavoro in Roma.


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