PEC obbligatoria per le società dal 29 Novembre 2011

17 Novembre 2011
PEC obbligatoria per le società dal 29 Novembre 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria Circolare del 3.11.2011 alle CCIAA e UNIONCAMERE ricorda gli adempimenti per le imprese per l’attivazione della PEC (posta elettronica certificata). Detto adempimento, per aziende già costituite, è ormai prossimo.

Infatti, il 29 novembre 2011 tutte le società, di persone e di capitali, già costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC.

La fonte istitutiva dell’obbligo è l’art. 16, sesto comma, del DL 185/2008 che prescrive alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda d’iscrizione al registro delle imprese.

Il Ministero ricorda che entro il 29 novembre p.v. tutte le imprese costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese, nel caso non lo avessero fatto, devono procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Ministero precisa che un caso d’inosservanza delle disposizioni di comunicazione della PEC si incorre nelle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. Ovviamente fatto salvo quanto modificato nello Statuto delle imprese che riscrive la norma dell’art. 2630 con riduzione delle sanzioni.

Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti:

  • le società di persone e di capitali;
  • società semplici;
  • società cooperative;
  • società in liquidazione;
  • società estere con una o più sedi secondarie in Italia.

Nel caso in cui la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica sia unita dall’iscrizione di altri atti o fatti (trasferimento di sede, nomina amministratori, etc.) la domanda è soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento.

Nella Circolare viene precisato che la comunicazione della PEC va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè attraverso la procedura di “Comunicazione Unica”, mediante l’indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata).

Il professionista eventualmente incaricato può presentare la comunicazione PEC dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere regolarmente iscritto nel relativo Albo. Inoltre la Circolare precisa che è possibile che l’impresa possa avvalersi della PEC dello studio professionale al quale si affida. E’ inoltre possibile fornire l’indicazione di una PEC di altra società cui l’impresa sia giuridicamente o economicamente collegata.


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