Cos’è e quando può essere applicata la contribuzione figurativa? Quando si parla di contributi figurativi, si fa riferimento ai versamenti che non prevedono oneri da parte del titolare della posizione previdenziale Inps.
Questo tipo di contribuzione va a coprire periodi di tempo nei quali il titolare non ha svolto attività lavorativa di alcun genere, nei casi in cui gli sia stata ridotta la retribuzione o sia stato beneficiario di un’indennità da parte dell’Inps. Il fine ultimo della contribuzione figurativa è dunque quello di fungere da sostegno alla contribuzione (copertura o integrazione), nei casi di momentanea scopertura o riduzione di capacità contributiva.
I casi in cui può essere applicata la contribuzione figurativa dell’INPS (e dell’ex INPDAP) ? si dividono nei casi di accredito a domanda e accredito d’ufficio.
Per fare alcuni esempi di accredito a domanda, si possono citare i seguenti casi: servizio militare, congedo di maternità durante il rapporto di lavoro o fuori dal rapporto di lavoro, malattia e infortunio, congedi straordinari ecc. Per quanto riguarda l’accredito d’ufficio della contribuzione figurativa, ci si riferisce ad accrediti che vengono effettuati automaticamente a carico dell’INPS nei casi di CIGS, assunzioni con contratti di solidarietà, lavoratori socialmente utili o percettori di indennità di mobilità o disoccupazione.
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