Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, all’art. 28 menziona espressamente tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori quelli connessi allo “stress lavoro-correlato” (SLC), secondo i contenuti dell’“Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro” 8 ottobre 2004. Questo significa che è obbligatorio tenerne conto quando si fa una valutazione dei rischi.
La Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 recante le “Indicazioni necessarie per la valutazione del rischio stress lavoro –correlato” approvate il 17 novembre dalla Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha indicato il 31/12/2010 come data di avvio delle attività di valutazione. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro – correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. I Datori di Lavoro che al 31 dicembre 2010 abbiano già effettuato la Valutazione del Rischio da stress lavoro correlato sono tenuti all’aggiornamento secondo quanto indicato dalle suddette indicazioni.
Fin dalla sua introduzione nel Testo unico della sicurezza sul lavoro - e in particolare a ridosso delle precedenti scadenze - tale obbligo di valutazione ha provocato confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Questo perché il rischio da SLC, pur noto da tempo per la diffusione dilagante del fenomeno, rappresenta un’incognita per quanto concerne la sua valutazione. Ci sono voluti anni per capire il suo legame causa-effetto con il lavoro, non attribuendone le manifestazioni esclusivamente a problemi individuali di chi ne è colpito. Il passo successivo è valutarlo, cioè misurarlo per stabilirne la probabilità di provocare danni alla salute del lavoratore e soprattutto per prevenirne le conseguenze negative, così come si fa già per altri rischi. Come? È ciò che si propone di chiarire questo seminario, che vuole offrire all’operatore strumenti di analisi in linea con le indicazioni della Commissione Consultiva.
